Giurisprudenza e Prassi

CRITERIO DEL MINOR PREZZO – UNICA BUSTA DI GARA AMMINISTRATIVA E TECNICA - NO VIOLAZIONE PRINCIPIO SEGRETEZZA OFFERTE

TAR MOLISE SENTENZA 2022

Come ha correttamente messo in evidenza la difesa dell’Amministrazione resistente, l’aggiudicazione della gara oggetto d’impugnativa è avvenuta mediante il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara (art. 36 del D.lgs. n. 50/2016).

A fronte di tale criterio di aggiudicazione, il principio di separazione dell’offerta economica da quella tecnica nella fattispecie è quindi fuori causa, non essendo applicabile nei casi, come quello in esame, in cui l’Amministrazione non è chiamata a valutare l’offerta tecnica con l’attribuzione di punteggi che potrebbero essere influenzati dalla previa conoscenza del contenuto dell’offerta economica.

Sicché il Collegio non vede ragioni per discostarsi dall’impostazione sostanzialistica espressa anche di recente dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha enunciato i seguenti principi:

- “secondo costante orientamento interpretativo, … “il principio della segretezza dell'offerta economica è a presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612);

- il richiamato principio ermeneutico trova quindi puntuale ed esclusiva applicazione nelle procedure selettive in cui il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendosi, appunto, a presidio nella necessità di evitare che la valutazione tecnica dell’offerta da parte del collegio esaminatore sia condizionata dalla conoscenza della proposta economica più conveniente formulata da una società partecipante;

- pertanto, se la gara è da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, l'automaticità della valutazione dell’offerta esclude che la mancata operatività del principio di segretezza possa comportare effetti pregiudizievoli in ordine all'obiettività ed omogeneità dell’attività compiuta dalla Commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 luglio 2012, n. 30; Consiglio di Stato, Sez. III, 13 ottobre 2014, n. 5057; T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III, 11 dicembre 2015, n. 13884) […] in applicazione dei condivisibili principi ermeneutici, nella vicenda in esame assume valore dirimente la circostanza che l’automatismo dell’aggiudicazione correlato al prezzo dell’offerta più basso impedisce che l’astratta e incidentale conoscenza dell’offerta economica presentata da un operatore possa pregiudicare l’esito della procedura di gara)” (così T.A.R. Calabria, n. 280/2022).



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