Giurisprudenza e Prassi
STRETTA INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE DI DECADENZA E COMUNICAZIONE ERRONEA DELLA SEDE FARMACEUTICA
TAR PIEMONTE Ordinanza
2024
In materia di assegnazione di sedi farmaceutiche, il termine per la comunicazione dell'ubicazione del locale è autonomo e successivo all'accettazione del trasferimento se così previsto dalla lex specialis. L'erronea indicazione dell'indirizzo, soggetta a rettifica, non può essere assimilata all'omessa comunicazione o alla rinuncia al trasferimento, prevalendo il principio di conservazione dell'atto e la tutela dell'interesse pubblico al servizio farmaceutico.
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