Giurisprudenza e Prassi
DETERMINABILITÀ DELLA CLAUSOLA SULLA SCORTA DI SICUREZZA NELLE FORNITURE MEDICHE
CONS. STATO Sentenza
2024
Nelle gare aventi ad oggetto la fornitura di presidi medici, la clausola che impone una scorta di sicurezza calcolata in percentuale sul fabbisogno effettivo definito in fase esecutiva non viola il requisito di determinabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., poiché l'oscillazione della domanda è un'alea fisiologica del settore sanitario e i concorrenti possono formulare offerte consapevoli basandosi sui dati storici dei consumi messi a disposizione o a loro noti.
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