Giurisprudenza e Prassi

DISCREZIONALITÀ NELL'UTILIZZO DI GRADUATORIE ALTRUI E DECORRENZA DEL TERMINE DI VALIDITÀ

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza 2024

L'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, una mera facoltà discrezionale e non un obbligo per l'amministrazione che intende assumere personale. Tale facoltà è subordinata alla sussistenza di un previo accordo tra le amministrazioni coinvolte. Ai fini della validità biennale della graduatoria ex art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il termine decorre dall'approvazione originaria, non rilevando mere rettifiche o integrazioni marginali che non ne mutino la struttura essenziale.

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