DISCREZIONALITÀ NELL'UTILIZZO DI GRADUATORIE ALTRUI E DECORRENZA DEL TERMINE DI VALIDITÀ
L'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, una mera facoltà discrezionale e non un obbligo per l'amministrazione che intende assumere personale. Tale facoltà è subordinata alla sussistenza di un previo accordo tra le amministrazioni coinvolte. Ai fini della validità biennale della graduatoria ex art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il termine decorre dall'approvazione originaria, non rilevando mere rettifiche o integrazioni marginali che non ne mutino la struttura essenziale.
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