Giurisprudenza e Prassi

SCORRIMENTO IN GRADUATORIA - AMMISSIBILE SOLO NELLE IPOTESI TASSATIVAMENTE PREVISTE (110.1)

ANAC PRASSI 2024

L'Autorità al riguardo, già con delibera n. 737 del 9 settembre 2020, si è espressa in merito alla non legittimità dello scorrimento in conseguenza della risoluzione consensuale del contratto. Infatti, l'art. 110 del d.lgs. 50/16 sopra richiamato è norma di stretta interpretazione, non applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti tra i quali non rientra la risoluzione consensuale. L'Autorità ha chiarito in particolare la ratio della norma, infatti ove si ammettesse uno scorrimento della graduatoria in presenza di ogni risoluzione consensuale, si potrebbe facilmente eludere l'esito della gara, delineandosi un'ipotesi di cessione del contratto di appalto pubblico; circostanza questa contraria al principio generale di immodificabilità soggettiva dell'appaltatore pubblico. Se così non fosse, si potrebbe teoricamente verificare che la possibilità di scorrere - di risoluzione in risoluzione -la graduatoria fino a giungere all'operatore economico "gradito" con il quale dare esecuzione al contratto di appalto. È pertanto preclusa la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi all'esito dell'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, qualora il pregresso rapporto contrattuale sia venuto meno per mutuo consenso delle parti.

Espressione ribadita con delibera n. 438 del 20 settembre 2022 dove ha ulteriormente specificato che la possibilità di procedere all'interpello del secondo classificato nella graduatoria di gara, alle condizioni offerte dall'aggiudicatario, è limitata ai soli casi indicati dall'art. 110 del Codice, tra i quali non rientra espressamente l'ipotesi di risoluzione consensuale del contratto d'appalto".

La tassatività delle ipotesi indicate nell'art. 110 del d.lgs 50/16 è stata altresì affermata dal Consiglio di Stato, (Sez. V, 7 marzo 2022, n. 1621) che al riguardo ha asserito:" Le Stazioni appaltanti, al verificarsi delle ipotesi tassative indicate nell'art. 110 D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti pubblici) sono tenute ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Tuttavia, la previsione della norma citata prevede ipotesi tassative, in quanto sottrae al mercato e alla libera concorrenza un affidamento pubblico, pertanto è di stretta interpretazione".

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COMPLETAMENTO: L'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;