Giurisprudenza e Prassi
OBBLIGO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DOPO RISOLUZIONE CONTRATTUALE NELLA FINANZA DI PROGETTO (110.1)
TAR LAZIO RM Sentenza
2026
Nelle procedure di finanza di progetto, la risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario abilita lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato qualora tale meccanismo sia previsto dalla legge di gara, in quanto le prerogative dei finanziatori di indicare un operatore subentrante operano solo pro futuro per scongiurare la risoluzione e non dopo che quest'ultima sia intervenuta.
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