LEGITTIMO LO SCIOGLIMENTO DELLA COOPERATIVA PER GRAVI IRREGOLARITÀ E PERDITA DELLO SCOPO MUTUALISTICO
In tema di vigilanza sulle società cooperative, è legittimo il provvedimento di scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. qualora l'ente abbia perso la propria funzione mutualistica trasformandosi in una gestione immobiliare commerciale di fatto, con totale commistione tra contabilità sociale e oneri condominiali. L'inosservanza delle prescrizioni volte a ristabilire la legalità e la separazione delle gestioni integra il presupposto della grave irregolarità di funzionamento, rendendo superfluo un secondo parere del Comitato Centrale se l'impossibilità di risolvere le criticità è già stata accertata dal Commissario governativo.
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