Giurisprudenza e Prassi

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI E OFFERTA TECNICA: A RICHIESTA DELLA P.A. SI POSSONO MODIFICARE LE PRIME MA NON LA SECONDA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

La ricorrente affida le sue difese a due ordini di motivi: il primo, legato alla presunta illegittima sostituzione delle schede tecniche dei forni da parte della aggiudicataria; il secondo, alla supposta mancanza, anche dopo tale sostituzione, dei requisiti tecnici minimi per i forni offerti.

Quanto al primo motivo di ricorso, si lamenta che indebitamente omissis, dopo la prima iniziale aggiudicazione in favore di -OMISSIS- (cfr. doc. 9 ricorrente), avrebbe riaperto l’istruttoria per la verifica di corrispondenza dei prodotti offerti alle specifiche di gara, in specie con riferimento alla mancanza di alcune certificazioni, ammettendo la produzione di nuove schede tecniche in sostituzione delle precedenti, per poi confermare l’aggiudicazione (v. doc. 1 provvedimento gravato).

Il motivo è infondato.

Dagli atti della lex specialis della gara si comprende il valore delle predette schede tecniche:

- secondo il Capitolato Speciale ciascun concorrente è tenuto, solo in fase di aggiudicazione, a consegnare le schede tecniche dei prodotti offerti atteso che “Relativamente alle attrezzature offerte il Fornitore, ai fini dell’aggiudicazione, dovrà presentare la seguente documentazione tecnica”… “4) Schede tecniche dei beni offerti in gara, indispensabili per considerare completa la documentazione tecnica della presente gara, materiale illustrativo e quant’altro ritenuto utile a descrivere compiutamente i parametri costruttivi, funzionali e di sicurezza dei beni” (v. art. 3 del Capitolato - doc. 7 ricorrente);

- dal Disciplinare di Gara per cui “L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica di: 1. possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare; 2. corrispondenza dei prodotti offerti alle specifiche tecniche previste nei Capitolati e possesso della relativa documentazione tecnica. L’aggiudicazione è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede, per il relativo lotto, all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria” (v. art. 22 del Disciplinare – doc.6 ricorrente).

Le schede tecniche dei prodotti, nel caso in esame forni (Lotto 3 della predetta gara), sono, dunque, richieste solo a valle del processo selettivo, al fine di verificare il rispetto dei requisiti degli elettrodomestici offerti. Ne consegue che, quanto al caso di specie, l’offerta presentata dalla -OMISSIS- è esclusivamente quella economica mentre le schede tecniche dei prodotti hanno solo consentito di verificare che, a fronte di quella offerta, rimasta immutata, l’operatore è in grado di fornire i prodotti richiesti.

D’altronde, l’art. 22 del Disciplinare dispone l’esclusione del concorrente in caso di mancanza dei requisiti dei prodotti offerti sicché non avrebbe potuto essere applicato al caso in esame in cui l’aggiudicatario ha dimostrato, producendo le nuove schede tecniche, di essere in grado di offrire prodotti conformi alle richieste. Nel Disciplinare non è, invece, mai specificato che la trasmissione di schede non conformi avrebbe comportato automaticamente l’esclusione e che il concorrente non avrebbe potuto dimostrare di essere, comunque, in grado di rispettare i requisiti della fornitura, senza modificare l’offerta presentata, fornendo schede tecniche e quindi elettrodomestici del tutto adeguati rispetto alla richiesta.

Argomenti:

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati