Giurisprudenza e Prassi

PROCEDURE DI SCLETA DEL CONTRAENTE - ASSENZA IMPEGNO DI SPESA LATO PA - PROCEDURA INVALIDA

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2024

L’Ente prospetta, invero, due diversi comportamenti da seguire nell’ambito di procedure negoziate o aperte per la scelta del contraente, che devono confrontarsi con la norma che delinea il procedimento di spesa in generale, l’art. 183 TUEL.

Dall’esame della suddetta norma, richiamata peraltro nella premessa della richiesta di parere come integrata dal punto 5.1 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011, si evince l’assunto per cui solo a seguito del perfezionamento dell’obbligazione giuridica sorge l’obbligo di procedere alla registrazione dell’impegno di spesa.

In merito, deve notarsi che il procedimento di spesa di un ente pubblico comporta l’assunzione dell’impegno come snodo ineludibile collegato al sorgere di un obbligo di pagare somme certe a creditori individuati, indipendentemente dall’esistenza di una specifica previsione di bilancio (cfr. Corte dei conti, Sezione I appello, sent. 18.01.2016, n. 22/2016).

Va aggiunto che, a mente dell’art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la valida assunzione dell’impegno di spesa rappresenta necessario presupposto anche la successiva approvazione del contratto, laddove prevista (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale di Controllo di Legittimità su Atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera n. SCCLEG/15/2012/PREV).

In assenza di impegno, la procedura di esecuzione dell’obbligazione non può essere completata, determinandosi l’impossibilità per l’amministrazione di adempiere.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
PROCEDURE NEGOZIATE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuu) del Codice: le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;