Giurisprudenza e Prassi

RTI ORIZZONTALE - SINGOLA QUOTA INFERIORE A 150.000 EURO – QUALIFICAZIONE SOA - NECESSIARIA

ANAC DELIBERA 2020

In caso di RTI orizzontale, quando l’importo della singola lavorazione richiede, ai fini della partecipazione, il possesso dell’attestato SOA, il principio, alla base del sistema di qualificazione SOA, per cui l’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria (art. 60, comma 3, d.P.R. n. 207/2010), impone che tutti gli esecutori di quella lavorazione, anche per quote di importo inferiore a 150.000,00 euro, siano qualificati SOA.

Considerato che le norme sopra richiamate giustificano l’interpretazione, sostenuta dall’Autorità (cfr. Pareri di precontenzioso n. 463 del 27 maggio 2020; n. 753 del 5 settembre 2018; n. 898 del 6 settembre 2017; n. 682 del 28 giugno 2017; n. 86/2012) e dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, n.3541/2017; TAR Brescia, 17 settembre 2018, n. 859), in ordine alla possibilità di comprovare la qualificazione nella singola categoria in cui è suddiviso l’appalto di importo inferiore a 150.000 euro con il possesso dei requisiti di cui all’art. 90, d.P.R. n. 207/2010 anche quando l’importo complessivo dei lavori (dato dalla somma di tutte le categorie) è superiore a 150.000,00 euro, ma non possono giustificare un’interpretazione, come quella sostenuta dall’istante, che consenta al componente di un RTI orizzontale di eludere il possesso dell’attestazione SOA, necessario per l’esecuzione di lavori di importo superiore a 150.000,00 euro, ritagliandosi una quota di esecuzione di valore inferiore. Quando, come nel caso in esame, l’importo della singola lavorazione richiede, ai fini della partecipazione, il possesso della SOA, il principio, alla base del sistema di qualificazione SOA, per cui l’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria (art. 60, comma 3, d.P.R. n. 207/2010), impone che tutti gli esecutori di quella lavorazione, anche per quote di importo inferiore a 150.000,00 euro, siano qualificati SOA.

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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;