Giurisprudenza e Prassi

RITO APPALTI - PROVVEDIMENTO ANAC - SI APPLICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Non è in discussione la questione sollevata dall’appellante, circa l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 120 c.p.a. come novellato dal d.lgs. n. 36/2023, che, giova ricordare, ha attratto nella sfera del rito dell’art. 120 c.p.a. tutti i provvedimenti dell’ANAC, laddove, in precedenza, una parte dei provvedimenti dell’ANAC ricadevano nel rito ex art. 119 c.p.a. Tanto non è mai stato affermato dal decreto presidenziale ex art. 72-bis c.p.a., che ha fatto riferimento all’art. 119 c.p.a. e non già all’art. 120 c.p.a. Deve ritenersi incontestato che la controversia in esame ricada, ratione temporis, nell’ambito di applicazione del rito ex art. 119 c.p.a. e non del rito ex art. 120 c.p.a., dato che il provvedimento ANAC oggetto di impugnazione è stato adottato ben prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023.

Tuttavia, nel rito ex art. 119 c.p.a., tutti i termini processuali sono dimezzati, ad eccezione di quello per la notificazione del ricorso in primo grado (art. 119, c. 2 c.p.a.). Sono pertanto dimezzati anche i termini per la notificazione delle impugnazioni (Cons. St., III, 29.11.2018 n. 6800; Id., VI, 12.2.2014 n. 697; Id., 10.5.2013 n. 2568; Id., III, 25.3.2013 n. 1659). Per quel che qui rileva, il termine lungo per appellare, pari a sei mesi, è ridotto a tre mesi.

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DECRETO: il presente provvedimento;