Giurisprudenza e Prassi

IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, IL RIMEDIO DEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È INAMMISSIBILE

CONSIGLIO DI STATO PARERE 2026

In materia di pubblici affidamenti, il ricorso straordinario al Capo dello Stato è inammissibile poiché il rimedio giurisdizionale avverso gli atti illegittimi facenti parte delle relative procedure è unico e si identifica esclusivamente nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, stante l'accentuata specialità del rito di cui all'art. 120 c.p.a.

"L'impugnazione della determina a contrarre per l’avvio della procedura di affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori meglio indicata supra avrebbe dovuto essere proposta esclusivamente dinanzi al Giudice Amministrativo in sede giurisdizionale.

Come è noto, in materia di contratti pubblici, l’art. 120, comma 1, del codice del processo amministrativo prevede che gli atti delle procedure di affidamento “sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente”, escludendo in tal modo espressamente la proponibilità del ricorso straordinario nel contenzioso sui pubblici appalti.

Un’analoga formulazione era dettata dall’art. 245 del previgente Codice di contratto pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006, così come modificato ad opera dell’art. 8, co. 1 d. lgs. 20 marzo 2010, n. 53, con cui è stata data attuazione alla direttiva n. 2007/66/CE in tema di miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Dal punto di vista dell’elaborazione giurisprudenziale in materia, il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 5 aprile 2022, n. 2518, ha ribadito che “in materia di pubblici affidamenti, il rimedio giurisdizionale avverso gli atti illegittimi facenti parte delle relative procedure è unico, e si riduce al solo ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, con esclusione, quindi, del ricorso straordinario al Capo dello Stato” e che tale scelta è “coerente con l’accentuata specialità che connota il nuovo rito in materia di appalti”.

A conferma della piena attualità di tale orientamento si colloca altresì una recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II-quater, 10 gennaio 2024, n. 519, che, nel dichiarare inammissibile un ricorso straordinario proposto avverso gli atti di una procedura di gara, ha espressamente ribadito che “la scelta di escludere il ricorso straordinario è stata reputata ‘coerente con l’accentuata specialità che connota il nuovo rito in materia di appalti’”.

Tale decisione conferma come il principio formulato dal Consiglio di Stato nel 2022 continui a trovare applicazione in chiave espansiva anche in contesti procedurali affini, assoggettati al medesimo rito speciale."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)