IMMUTABILITÀ DEL RITO ABBREVIATO IN APPELLO ANCHE PER LA SOLA DOMANDA RISARCITORIA (119.1)
Nelle controversie aventi ad oggetto procedure di affidamento di lavori pubblici, l'applicazione del rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a. si impone oggettivamente in presenza dei presupposti di legge e prescinde dalle scelte difensive delle parti in sede di gravame. Pertanto, qualora in primo grado siano state cumulate domande di annullamento e risarcitorie, l'appello limitato alla sola pretesa risarcitoria rimane soggetto al termine dimezzato di trenta giorni dalla notifica della sentenza, non essendo consentito il passaggio al rito ordinario per effetto del giudicato formatosi sul rigetto della domanda di annullamento.
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