RESPONSABILITÀ DELLA PA PER MANCATA STIPULA DEL DEFINITIVO DI VENDITA
In tema di accordi tra privati e Pubblica Amministrazione ex art. 11 L. 241/1990, trovano applicazione i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Sussiste la responsabilità della Stazione Appaltante che non addivenga alla stipula del contratto definitivo per ragioni legate a carenze del bando di gara da essa stessa redatto, non potendo l'errore della PA tradursi in un pregiudizio per l'affidamento dell'operatore economico. La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della PA comporta l'obbligo di restituzione delle somme versate e il risarcimento del danno da lucro cessante, liquidabile in via equitativa qualora sia certa l'esistenza del danno ma complessa la sua esatta quantificazione.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

