Giurisprudenza e Prassi

IL RITARDATO ARRUOLAMENTO COMPORTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO MA NON LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Il diritto alla retribuzione presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio; pertanto, in caso di ritardata costituzione del rapporto di impiego, al dipendente non spetta la ricostruzione economica della carriera ma il risarcimento del danno per equivalente, quantificato detraendo quanto percepito da altre attività lavorative e riducendo l'importo per riflettere la disponibilità del tempo non impiegato nel servizio.

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