Giurisprudenza e Prassi

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - TUTELA RIPARATORIA - LEGITTIMO RINNOVO DELLA GARA

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2024

Nella presente sede i giudici hanno ribadito che nei pubblici appalti il risarcimento in forma specifica presuppone la possibilità di rinnovo della gara. Tanto l’ordinamento unionale che quello nazionale esprimono inoltre un chiaro favor per il risarcimento in forma specifica tanto che si afferma che al ricorrente non spetta il risarcimento per equivalente qualora l’accoglimento del ricorso avverso l’aggiudicazione di appalto ad altra impresa intervenga in tempo utile a restituire all’impresa interessata in forma specifica la chance di partecipare alla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2001, n. 6281) e che la pretesa risarcitoria per equivalente può essere ridotta qualora l’interessato, pur avendone l’opportunità, non abbia insisto per ottenere l’aggiudicazione. La domanda di risarcimento per equivalente potrà, pertanto, essere favorevolmente apprezzata, in via residuale, solamente nelle ipotesi in cui in sede di rinnovazione delle operazioni di valutazione, l’amministrazione intimata dovesse motivatamente ritenere impossibile, ai sensi dell’art. 2058 cod. civ., il ripristino integrale della legalità (cfr. T.A.R. Napoli (Campania), Sez. I, 29 maggio 2002, n. 3177).

In ipotesi, infatti, la prestazione contrattuale può essere divenuta impossibile per cause imputabili all’amministrazione o, più banalmente, perché l’attività è già stata nelle more resa ed esaurita da altro soggetto.

L’annullamento dell’atto e il conseguente rinnovo conforme a legge costituiscono, dunque, una forma di risarcimento in forma specifica, che esclude altre forme di risarcimento, in virtù del principio della priorità logico-giuridica della tutela riparatoria, rispetto a quella risarcitoria per equivalente (cfr. T.A.R. Napoli (Campania), Sez. I, 29 maggio 2002, n. 3177).

La sussistenza o meno di un residuo danno in concreto potrà poi essere ulteriormente verificata all’esito del rinnovo della gara: nel caso in cui il ricorrente, mediante l’annullamento del diniego di aggiudicazione di un contratto pubblico, ottenga il risarcimento in forma specifica, alcun danno risarcibile per equivalente residuerà nella sua sfera giuridica ad eccezione del solo eventuale danno emergente o lucro cessante per il periodo anteriore alla reintegrazione in forma specifica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2001, n. 6281T.A.R. Napoli (Campania), Sez. I, 29 maggio 2002, n. 3177). Nel caso di specie la nuova aggiudicazione ha prospettato un contratto della durata esattamente pari a quella prevista dall’originaria gara, sicché non si pone un problema di danno residuo.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;