Giurisprudenza e Prassi

RIGOROSO ONERE PROBATORIO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA MANCATA AGGIUDICAZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2025

Ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 c.p.a., l'operatore economico deve fornire la prova rigorosa del mancato profitto che avrebbe conseguito dall'esecuzione del contratto, non essendo più ammessa la determinazione forfettaria dell'utile nella misura del dieci per cento; parimenti, il danno curriculare deve essere puntualmente dimostrato in termini di perdita di competitività e non può essere presunto.

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