Giurisprudenza e Prassi

RIGORE PROBATORIO E SPECIFICITÀ NELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER MANCATA AGGIUDICAZIONE

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO Sentenza 2025

Il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione richiede l'assolvimento di un onere probatorio puntuale in ordine al lucro cessante e al danno curriculare; tale onere non è soddisfatto da allegazioni generiche o tautologiche contenute in perizie di parte. Opera, inoltre, la presunzione semplice di aliunde perceptum, per cui si presume che l'impresa abbia riutilizzato le proprie risorse per altri lavori, gravando sulla stessa l'onere di dimostrare l'impossibilità di tale riimpiego. Le dichiarazioni sostitutive di notorietà o le attestazioni di terzi non hanno valore probatorio autonomo nel processo amministrativo ai fini della dimostrazione del nocumento all'immagine professionale o curriculare.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)