RESPONSABILITA' CIVILE EXTRACONTRATTUALE - COSA RIENTRA TRA I DIFETTI GRAVI DELL'OPERA
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., con l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale escluso la tutela risarcitoria secondo la clausola generale sulla responsabilità aquiliana, mancando, a monte, l’allegazione degli elementi costitutivi dell’istituto affinché potesse essere ipotizzata una simile configurazione. Per converso, deducono gli istanti che avrebbero espressamente invocato la tutela ai sensi dell’art. 2043 c.c., laddove la fattispecie concreta non fosse ricaduta nell’alveo dell’art. 1669 c.c., nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado, di cui sarebbero sussistiti tutti gli elementi costitutivi. si rileva che l’esercizio dell’azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. spetta solo allorché, al momento in cui l’avente diritto può far valere la propria pretesa, i presupposti oggettivi delineati dalla norma speciale di cui all’art. 1669 c.c. non sussistano: a) o per la natura dell’immobile interessato (diverso dagli edifici o da altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata); b) o per la natura delle deficienze riscontrate (diverse dalla rovina, in tutto o in parte, dall’evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti); c) o per la natura delle cause acclarate (diverse dal vizio del suolo o dalle carenze della costruzione); d) o per l’insorgenza della carenza costruttiva dopo il decorso del termine di dieci anni dal compimento dell’opera, termine, quest’ultimo, di natura sostanziale, che non ricade negli istituti della decadenza o della prescrizione, determinando piuttosto la durata del rapporto che deriva dall’attuazione dell’intervento programmato e, dunque, rappresentando un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31301 del 10/11/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 20450 del 17/07/2023; Sez. 2, Sentenza n. 19823 del 19/09/2014; Sez. 3, Sentenza n. 3029 del 20/06/1978; Sez. 3, Sentenza n. 3072 del 09/07/1977).
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