Giurisprudenza e Prassi

NESSUNA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA PER IL MANCATO AVVIO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE BANDI (73.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

È infondata la domanda risarcitoria proposta contro l'ANAC per la mancata attivazione della piattaforma digitale degli avvisi e dei bandi di gara, in quanto l'avvio della stessa non era subordinato ad alcun termine perentorio e il sistema di pubblicità legale era comunque garantito dal regime transitorio che faceva riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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