LA MANCATA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO NON PRECLUDE L'AUTONOMO GIUDIZIO RISARCITORIO (30.5)
La rinuncia ex lege alla domanda risarcitoria derivante dalla sua mancata riproposizione in appello ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. non è indicativa della volontà di rinunciare in via definitiva alla pretesa sostanziale. Tale omissione non costituisce un limite alla ripresentazione della medesima istanza nell'ambito di un autonomo giudizio risarcitorio, purché venga rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 30, comma 5, c.p.a. La responsabilità risarcitoria della stazione appaltante per violazione delle norme sull'evidenza pubblica è di natura oggettiva e prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
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