L'OMESSA NOTIFICA CAUTELARE AL SECONDO GRADUATO NON ESCLUDE IL RISARCIMENTO (30.3)
In tema di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, non è ravvisabile un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. e art. 30 c.p.a. qualora l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della ditta seconda graduata in sede cautelare non abbia integrato un pregiudizio alla buona fede processuale. Il sistema processuale amministrativo non sanziona tale omissione con l'inammissibilità e permette al giudice della cautela di adottare provvedimenti interinali, garantendo l'integrità del contraddittorio senza pregiudicare il diritto al risarcimento per equivalente del ricorrente diligente.
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