INCERTEZZA GIURISPRUDENZIALE - DANNO DA LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI – ESCLUSA RESPONSABILITA’ PA
A prescindere dalla natura aquiliana o contrattuale della responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi, la giurisprudenza amministrativa, sulla base di puntuali indici normativi, ne ha individuato gli elementi costitutivi, e, segnatamente, l’ingiustizia, la sussistenza del danno (che, in linea di principio, non si presume iuris tantum, in automatica ed esclusiva relazione all’illegittimità del provvedimento amministrativo), il nesso di causalità materiale e giuridica previsto dall’art. 1223 c.c. nonché la sussistenza del dolo o colpa del danneggiante (cfr. Cons Stato, Sez. III, 20 aprile 2020, n. 2528 Cons. Stato, Sez. IV, 15 gennaio 2019, n. 358).
La risarcibilità del danno da lesione di interessi presuppone una verifica della spettanza del bene della vita che implica «un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell'amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente (secondo il canone del “più probabile che non”) spettato al titolare dell’interesse» (Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1437).
Nel caso che ci occupa, quindi, a fronte di un’attività ampiamente discrezionale della P.A., inficiata tuttalpiù dal vizio di difetto d’istruttoria o di motivazione, il giudizio di ragionevole certezza sulla spettanza del bene della vita rimane precluso (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2018, n. 1859; Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2015, n. 1029).
Nella presente fattispecie, inoltre, l’amministrazione resistente ha denegato quanto richiesto dal ricorrente in ragione di un’oggettiva incertezza giurisprudenziale ‒ persistente alla data di adozione del provvedimento impugnato come evidenziato dalla stessa parte ricorrente e altresì emergente dalla lettura della motivazione dell’atto ‒ sulla possibilità di autorizzare l’impianto pubblicitario, anche temporaneo, in mancanza di piano degli impianti pubblicitari (cfr. per la soluzione più favorevole al privato vedi T.A.R., Sicilia, Palermo, Sez. II, 23 gennaio 2015, n. 237 contra T.A.R. Sicilia, Palermo, II 23 maggio 2014, n. 1340; Id., Sez. III, 20 dicembre 2013, n. 2527 e in epoca più risalente C.G.A.R.S., Sez. giur., 22 aprile 2005, n. 252).
Tale contrasto giurisprudenziale ‒ sussistente al momento dell’adozione dell’atto impugnato e ancora oggi non definitivamente superato ‒ esclude la sussistenza in capo alla pubblica amministrazione resistente della colpa necessaria per affermarne la responsabilità (Cons. Stato, Sez. IV, 1 luglio 2015, n. 3258).
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