INAMMISSIBILE LA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO SE L'UTILE È DIMOSTRABILE TRAMITE BILANCI
Il risarcimento del danno da mancata o ritardata aggiudicazione di un appalto pubblico richiede la prova rigorosa del lucro cessante, inteso come utile netto che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione del contratto. Tale onere probatorio non può essere assolto tramite la mera richiesta forfettaria del 10% dell'importo a base d'asta, né il giudice può ricorrere alla valutazione equitativa qualora il danneggiato non provi l'impossibilità di fornire una precisa dimostrazione dell'utile effettivo, specialmente laddove i dati relativi ai costi e ai ricavi siano desumibili dai bilanci aziendali.
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