Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE IL RISARCIMENTO SE LA DOMANDA È GIÀ STATA RESPINTA NEL GIUDIZIO DI ANNULLAMENTO (30.5)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
In tema di appalti pubblici, l'azione risarcitoria autonoma è inammissibile qualora la medesima pretesa sia già stata rigettata nel merito dal giudice dell'annullamento per difetto di prova; inoltre, ai fini della risarcibilità della perdita di chance, il ricorrente deve dimostrare una seria probabilità di conseguimento del vantaggio, che non discende automaticamente dalla mera posizione di secondo classificato qualora residui in capo all'amministrazione un ampio margine di apprezzamento discrezionale sulla convenienza dell'offerta.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

