ESCLUSO IL RISARCIMENTO DA RITARDO SE LA DURATA CONTRATTUALE È INTEGRALMENTE RECUPERATA
In tema di appalti e concessioni di durata, la tardiva stipulazione del contratto dovuta a provvedimenti amministrativi illegittimi non genera un danno risarcibile per equivalente se l'amministrazione garantisce all'aggiudicatario l'intero periodo contrattuale pattuito tramite lo slittamento del termine finale. Tale reintegrazione in forma specifica soddisfa pienamente l'interesse del privato, rendendo il risarcimento monetario una duplicazione indebita dell'utilità. Le spese legali sostenute per impugnare gli atti illegittimi non costituiscono danno emergente autonomo, restando soggette al regime delle spese di lite dei singoli giudizi.
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