Giurisprudenza e Prassi

EQUIVALENZA TRA REGOLE DI VALIDITÀ E RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TAR LAZIO RM Sentenza 2024

La responsabilità della stazione appaltante per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa sussiste per il solo fatto della violazione delle regole di validità dell'azione amministrativa, non rilevando l'elemento soggettivo della colpevolezza del funzionario. Qualora l'operatore economico non fornisca prova analitica del mancato guadagno, il giudice può liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., utilizzando come parametro l'utile percepito da terzi in condizioni analoghe.

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