Giurisprudenza e Prassi

DANNO A COMMITTENTE PRIVATO - RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL DIRETTORE LAVORI E DELLA DITTA APPALTATRICE E DEL PROGETTISTA

CORTE CASSAZIONE ORDINANZA 2021

La responsabilità solidale del progettista, infatti, implica che questi è tenuto, nei confronti dei terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2055 c.c. all'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte. In tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. n. 14650 del 2012). Peraltro secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista - direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso (cfr Cass. n. 20294 del 2004; Cass. n. 5103 del 1995). L'affermazione del giudice di appello in ordine alla ritenuta sussistenza di una responsabilità solidale per i vizi dell'opera tra appaltatrice e direttore dei lavori è in linea con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte ormai consolidatosi da parecchi anni secondo cui, qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno (Cass. n. 13039 del 1991; Cass. n. 5103/1995 cit.; Cass. n. 972 del 2000; Cass. n. 12367 del 2002). Ripudiata, infatti, la tradizionale teoria della "eadem causa obligandi" la interpretazione corrente dell'art. 2055 c.c. fonda dunque la ragione della responsabilità solidale nel semplice concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno che sia genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti. La "mens" della norma, chiaramente intesa a ricondurre al regime generale della casualità giuridica e, perciò, unificare, posizioni di responsabilità extracontrattuale diverse e concorrenti, tuttavia, nella produzione dello stesso fatto dannoso, si riflette, specularmente, in quella dell'art. 1294 c.c., ove la solidarietà è parimenti concepita come strumento di unificazione di posizioni contrattuali diverse, in dipendenza dell'unico danno subito dal creditore ad opera dei concorrenti inadempimenti che esigono come tali una sua più adeguata tutela.

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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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