Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE CASELLARIO ANAC - ILLEGITTIMITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE PROBATORIO

SENTENZA 2024

Ai fini del risarcimento dei danni provocati da illegittimo esercizio del potere amministrativo è onere del ricorrente, ex art. 2697 c.c., fornire al giudice la prova sia dell'esistenza che dell'entità del danno lamentato, atteso che nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.

Anche sotto il profilo di una eventuale liquidazione equitativa del danno, il ricorrente ha l’onere di provare di aver avuto la possibilità concreta di conseguire i favorevoli risultati sperati e cioè l’esistenza di un danno risarcibile in termini di rilevante probabilità (non meramente ipotetica) di aggiudicazione degli appalti nelle gare bandite ai tempi considerati nel ricorso.

Al di sotto di tale livello, dove c’è la “mera possibilità” di aggiudicazione, vi è solo un ipotetico danno comunque non meritevole di reintegrazione, poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto (Cons. St., Sez. V, 11 luglio 2018 n. 4225).

Nel caso di specie non può dirsi raggiunta la prova sia dell'esistenza che dell'entità del danno lamentato; né a tali mancanze può supplire il richiamo all'art. 1226 c.c.

Posto che l’annotazione in parola non ha natura sanzionatoria e non ha un effetto automatico escludente dalle future gare, ma è volta a fornire informazioni utili sull’affidabilità dell’operatore economico attinto rimesse al prudente apprezzamento della stazione appaltante, deve rilevarsi che l’appellante si è limitato a lamentare la perdita delle chances di aggiudicazione nelle procedure indette nelle more, in quanto sarebbe venuta a trovarsi in una condizione deteriore rispetto alle imprese partecipanti per effetto della visibilità della notizia, ma non prova quali effetti dannosi siano in concreto scaturiti dall’annotazione disposta nei suoi confronti nell’arco temporale del periodo di vigenza, né fornisce alcuna dimostrazione circa la probabilità dell’occasione perduta.

La pretesa risarcitoria di cui l’appellante lamenta il rigetto, infatti, non è stata quantificata, né in valore assoluto, né in termini di perdita di chance.

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