Giurisprudenza e Prassi

RIPARAMETRAZIONE OFFERTE - APPLICABILITA' - SOLO SE ESPRESSAMENTE PREVISTA NELLA LEX SPECIALIS (95.6)

TAR ABRUZZO AQ SENTENZA 2021

In sostanziale analogia con i principi in materia (es. Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio ANAC con Delib. n. 1005 del 21 settembre 2016) deve ritenersi che la stazione appaltante ha la mera facoltà di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara. Tali conclusioni del resto trovavano un fondamento nelle conclusioni del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. consultiva, 3 agosto 2016, parere n. 1767) che si ponevano in dichiarata continuità con la giurisprudenza prevalente (Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 25/01/2018) 23-03-2018, n. 1845) che ricollega questo assunto alla necessità di evitare che l'esito della gara possa essere influenzato da scelte della commissione che potrebbero addirittura “sconfinare nell'arbitrio” e che, comunque, potrebbero influenzare in modo decisivo il risultato finale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266).

In definitiva, in una procedura ad evidenza pubblica, l’operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice; infatti la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione che, avendo la funzione di preservare l'equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta (e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante), non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2016, n. 749; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 10 agosto 2016, n. 689; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 25 giugno 2016, n. 528; da ultimo T.A.R. Sardegna, Sez. I, 21 marzo 2017, n. 200, e T.A.R. Milano, Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 49; T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I Sent., 19/04/2017, n. 262).

Ebbene, applicate le suesposte considerazioni sulla specifica censura in esame, deve in conseguenza osservarsi che il bando di gara non contiene alcuna esplicita clausola di c.d. riparametrazione.

Illegittimamente dunque la Commissione, nell’assegnazione dei punteggi, ha proceduto ad una riparametrazione per ciascun criterio/punteggio, in aperta violazione della lex specialis.

Tale profilo appare rilevante anche sotto il profilo dell’eccesso di potere in quanto, ove la Commissione non avesse effettuato detta riparametrazione, la controinteressata avrebbe conseguito un punteggio di 62,40, inferiore alla soglia minima di punteggio (65) prevista per poter conseguire l’aggiudicazione.

Ne consegue la fondatezza della censura qui in esame e l’illegittimità dell’attribuzione dei punteggi come operata dalla commissione di gara.


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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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