Giurisprudenza e Prassi

IRREVOCABILITÀ DELLA RINUNCIA ALL'OFFERTA E INEFFICACIA DELLA "REVOCA DELLA REVOCA" TARDIVA

CGA SICILIA SENTENZA 2026

In tema di gare d'appalto, la domanda di partecipazione e la relativa offerta costituiscono atti unilaterali recettizi che contengono una proposta contrattuale. La rinuncia a tale offerta produce, ex art. 1334 c.c., l'effetto di far perdere ogni efficacia alla proposta originaria nel momento in cui perviene a conoscenza della stazione appaltante. Ne consegue che la revoca di tale rinuncia (o la sua rettifica) non può produrre alcun effetto qualora giunga al destinatario dopo che la prima comunicazione ha già prodotto i suoi effetti irretrattabili. L'errore ostativo può essere invocato dal rinunciatario solo se riconoscibile dalla stazione appaltante ictu oculi, ovvero se i documenti già in possesso dell'amministrazione avrebbero permesso di evincere l'errore con l'ordinaria diligenza, senza necessità di indagini ricostruttive.

"La revoca della proposta o della accettazione è atto unilaterale recettizio, di talché essa:

- ex art. 1334 c.c. produce effetti nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario;

- ex art. 1335 c.c. si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, “se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.

Ne discende che la revoca della revoca della proposta, quale atto unilaterale recettizio, per produrre i propri effetti, deve giungere a conoscenza del destinatario prima della revoca della proposta; e ciò, in quanto quest’ultimo atto, ove pervenuto a conoscenza del destinatario, ha ormai prodotto, in modo irretrattabile, ex art. 1334 c.c., l’effetto di fare perdere ogni efficacia alla originaria proposta contrattuale. Di talché, la revoca della revoca della proposta contrattuale nessun effetto può produrre (né tanto meno quello di far rivivere una proposta ormai divenuta, per espressa volontà del proponente, inefficace) laddove la prima revoca abbia già prodotto i propri effetti.

[...]

Questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, pronunciando sulla revoca dell’offerta presentata in gara da un operatore economico, ha precisato che “Nel momento in cui il concorrente - ritenendo non più sostenibile o per lui conveniente l'offerta originariamente formulata - si dichiara sciolto dall'impegno assunto, egli si estranea dalla gara ed esce definitivamente dalla selezione per sua autonoma e insindacabile scelta. Ne consegue che in questo caso la pregressa partecipazione alla procedura acquista un rilievo meramente fattuale, con conseguente carenza in capo al concorrente di ogni titolo legittimante per contestare nel merito le conclusioni di una competizione dalla quale egli infatti si è ritirato” (così, C.G.A.R.S. 29 gennaio 2015, n. 84).

Negli stessi termini, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014) ha chiarito che “la mera partecipazione (di fatto) alla gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso; la situazione legittimante costituita dall'intervento nel procedimento selettivo, infatti, deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell'ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva; pertanto, la definitiva esclusione o l'accertamento retroattivo della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva; tale esito rimane fermo in tutti i casi in cui l'illegittimità della partecipazione alla gara è definitivamente accertata, sia per inoppugnabilità dell'atto di esclusione, sia per annullamento dell'atto di ammissione e, soprattutto, indipendentemente dal numero dei partecipanti alla gara”.

Facendo applicazione delle suesposte coordinate giurisprudenziali, e rimarcando che nel caso controverso non viene contestato un provvedimento di esclusione dalla gara adottato dalla stazione appaltante bensì si discute degli effetti di una rinuncia (i.e.: revoca) volontaria dell’operatore economico alla offerta precedentemente presentata in gara, una volta accertata – nei termini predetti – la validità e efficacia dell’atto di rinuncia della M., ne discende l’inammissibilità dell’appello incidentale da quest’ultima proposto.

E invero, in virtù della volontaria uscita dalla procedura selettiva della appellante incidentale, quest’ultima ha perso ogni titolo di legittimazione a contestare l’esito della gara."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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