Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA RITUALE DELLA PARTE RICORRENTE
T.A.R. LAZIO Sentenza
2026
In sede di giustizia amministrativa, qualora il ricorrente depositi un atto di rinuncia rituale al ricorso debitamente notificato alle altre parti, il Collegio deve dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., disponendo la compensazione delle spese qualora vi sia l'accordo di tutte le parti costituite.
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