Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA RITUALE AL RICORSO (84.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Sentenza
2024
La rinuncia al ricorso, ritualmente proposta e notificata alle parti costituite che vi abbiano aderito, comporta l'obbligo per il giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli articoli 35 e 84 del codice del processo amministrativo, restando valida la facoltà delle parti di concordare la compensazione delle spese.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

