Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER RINUNCIA FORMALE DELLA PARTE RICORRENTE (35.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2024
Nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso effettuata dalla parte istante e non opposta dalle altre parti costituite determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a., precludendo al giudice ogni ulteriore esame del merito della controversia.
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