Giurisprudenza e Prassi
EFFETTI DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE NELLA FASE PROCESSUALE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Ordinanza
2024
In sede di giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare all'istanza cautelare incidentale a fronte di una celere fissazione dell'udienza di merito, il Tribunale deve limitarsi a prendere atto di tale rinuncia, disponendo la compensazione delle spese relative alla fase cautelare.
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