Giurisprudenza e Prassi
Rinuncia al ricorso principale: regime delle spese e ricorso incidentale
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
Ai sensi dell'art. 84 c.p.a., la rinuncia al ricorso principale comporta ordinariamente l'obbligo per il rinunciante di rifondere le spese di lite sostenute dalle controparti. Tale regime di responsabilità pecuniaria, fondato sul principio di causalità, comprende anche il rimborso del contributo unificato relativo al ricorso incidentale divenuto improcedibile a causa della rinuncia, restando la compensazione delle spese un'ipotesi eccezionale subordinata a specifica motivazione giudiziale o all'accordo tra i contendenti.
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