Giurisprudenza e Prassi

RINUNCIA AL RICORSO NON NOTIFICATA DETERMINA LA SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 2024

Ai sensi dell'art. 84 del c.p.a., la dichiarazione di rinuncia al ricorso non ritualmente notificata alle altre parti del giudizio non determina l'estinzione dello stesso, ma deve essere qualificata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, comportando la dichiarazione di improcedibilità della domanda.

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