Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA RITUALE NON OPPOSTA DALLE PARTI
TAR LAZIO Sentenza
2025
Ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c) del c.p.a., il giudizio amministrativo deve essere dichiarato estinto qualora il ricorrente depositi un atto di rinuncia ritualmente notificato alle parti costituite e queste non vi si oppongano, restando preclusa ogni valutazione sul merito della controversia.
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