Giurisprudenza e Prassi

Estinzione del giudizio per rinuncia accettata in udienza pubblica

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, n. 3, del c.p.a., il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso e tale rinunzia viene accettata dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio, anche qualora l'accettazione avvenga verbalmente nel corso dell'udienza pubblica in assenza di notifica dell'atto di rinuncia.

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