Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO RINEGOZIAZIONE CANONE CONCESSORIO IN REGIME DI PROROGA EX LEGE – LEGITTIMO (9)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2025

La protrazione del rapporto alle condizioni economiche-giuridiche originarie, che si fondano su di un’offerta economica avente valenza temporale fino al 2017 (pari ai dodici anni di durata dell’affidamento), giustifica l’obbligo a carico della controparte di rinegoziare, secondo buona fede, le condizioni del rapporto al fine di condurlo al suo “originario equilibrio”.

L’amministrazione comunale ha giustamente evidenziato nel provvedimento gravato (e nel procedimento con la nota del 23.12.2024) come la procedura di riequilibrio “deve partire dalla situazione definita al momento della stipula della Convenzione e il cd. intervento riequilibratore, preso atto della situazione sussistente al momento della presentazione dell’istanza, deve essere finalizzato a ripristinare le originarie condizioni di equilibrio”, fermo restando che “in ogni caso gli interventi riequilibratori devono mantenere il rischio operativo in capo al concessionario”.

Tuttavia, ha vincolato il rimedio al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 19, comma 2-bis, legge n. 190/1994, precisando che esso “può trovare attuazione solo in presenza di specifici eventi che hanno portato alla modifica delle condizioni di equilibrio originarie vale a dire i mutamenti alle condizioni operative apportati dalla stazione appaltante o l’insorgere di norme che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività” (provvedimento impugnato e nota comunale del 4.4.2024). Inoltre, ha rilevato come, alla luce dei predetti presupposti, la ricorrente non avesse fornito la “documentazione od elementi atti a comprovare il lamentato disequilibrio economico finanziario della concessione in rapporti ai requisiti sopra evidenziati”, il che non consentiva “di accertare come siano mutate le condizioni economico-finanziarie della concessione rispetto a quelle volontariamente assunte in sede di gara attraverso un confronto tra la situazione inziale e quella attuale”.

Come correttamente dedotto dalla ricorrente, erra il Comune laddove afferma che l’istanza di riequilibrio non possa essere accolta in quanto non ricorrono gli eventi modificativi delle condizioni di equilibrio richiesti dall’art. 19, comma 2-bis della legge n. 109/1998, giacché l’obbligo di esaminare l’istanza di riequilibrio consegue invece all’obbligo rinegoziale che l’ordinamento pone, ricorrendone i presupposti sopra indicati, a carico del concedente nel rapporto concessorio.

Il Comune incorre, quindi, in un difetto di istruttoria e di motivazione laddove ritiene erroneamente, da un lato, che il riequilibrio sia possibile solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 19, comma 2-bis, legge n. 104/1994 e, dall’altro lato, che la ricorrente non abbia fornito la documentazione sufficiente per svolgere l’analisi sul mutamento delle condizioni economico-finanziarie rispetto a quelle originarie.

Il Collegio ritiene di non poter sindacare oltre la condotta amministrativa contestata, in quanto il Comune non ha di fatto valutato l’istanza di riequilibrio economico finanziario, sicché non è possibile, atteso il divieto sancito dall’art. 34, comma 3, c.p.a., pronunciarsi “con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”, sostituendosi all’amministrazione.

Alla luce delle considerazioni su esposte, il Comune era ed è tenuto, in attuazione del principio della buona fede oggettiva in funzione integrativa e delle attuali disposizioni vigenti sulla rinnegazione del rapporto negoziale, ad esaminare l’istanza di riequilibrio economico finanziario del 18.10.2023, così come motivata e documentata dal gestore nel corso del procedimento.

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CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)