RESPONSABILITÀ RIMOZIONE RIFIUTI: ESCLUSA LA CURATELA SE L'AREA È DI PROPRIETÀ DI TERZI (192.3)
In tema di abbandono di rifiuti, la responsabilità della curatela fallimentare ai sensi dell'art. 192, d.lgs. n. 152/2006 è ricollegata non alla posizione di avente causa del fallito, ma alla qualifica di detentore dell'immobile inquinato. Ne consegue che tale responsabilità non può essere affermata laddove i rifiuti risultino dalla pregressa attività della società fallita (subappaltatrice) ma siano collocati in un'area di proprietà di un soggetto terzo, non acquisita alla detenzione della procedura concorsuale né inserita nell'inventario ex art. 87 L.F.
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