Giurisprudenza e Prassi
ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL CURATORE DELL'APPALTATORE PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI SU AREA TERZA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza
2025
È illegittima l'ordinanza di rimozione rifiuti indirizzata alla curatela fallimentare della società appaltatrice dei lavori di bonifica qualora l'area interessata sia di proprietà di terzi e non sia mai stata acquisita all'inventario fallimentare; in assenza di continuità aziendale, il curatore non risponde degli illeciti ambientali del fallito né può essere qualificato come detentore del sito inquinato ai sensi della normativa ambientale.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

