Giurisprudenza e Prassi

Riequilibrio PEF: assenza diritto potestativo e limiti sindacato giudiziale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

In materia di concessioni pubbliche, il riequilibrio economico-finanziario rappresenta un istituto eccezionale che non può tradursi nella neutralizzazione del rischio operativo assunto dal concessionario. L'ordinamento non garantisce un diritto alla revisione del piano economico-finanziario nei termini richiesti dal privato, ma impone alla Stazione Appaltante l'obbligo di avviare trattative secondo correttezza; qualora non si addivenga a un comune accordo, il giudice amministrativo non può emettere una pronuncia costitutiva che integri o modifichi l'assetto negoziale, essendo il recesso dal contratto la clausola di chiusura prevista dal sistema.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO: Documento essenziale nei contratti di concessione e partenariato pubblico-privato, asseverato da un istituto di credito o società di revisione, che dimostra la sostenibilità economica e finanziaria del progetto. (Riferimento: Art. 175, comma 2 e Art...