Giurisprudenza e Prassi

Natura non vincolante della rinegoziazione nel riequilibrio economico-finanziario concessorio

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

In tema di concessioni pubbliche, le sopravvenienze straordinarie e imprevedibili che incidono sull'equilibrio economico-finanziario del rapporto non determinano in capo al concessionario un diritto soggettivo alla revisione del piano, bensì l'onere in capo all'amministrazione concedente di avviare trattative per il riequilibrio. L'istituto della rinegoziazione, rimesso all'autonomia negoziale delle parti e al potere discrezionale della PA, non consente una tutela conformativa del rapporto da parte del giudice amministrativo, trovando l'insuccesso delle trattative il suo unico esito nello scioglimento del vincolo contrattuale tramite l'esercizio del diritto di recesso.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati