Giurisprudenza e Prassi

RICUSAZIONE E TERMINI APPLICABILI - APPLICABILE IL TERMINE PREVISTO DA CODICE DI PROCEDURA CIVILE

TRIBUNALE CATANIA ORDINANZA

Osserva questo collegio che: il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, non ha modificato la natura irrituale del Collegio consultivo tecnico e delle relative determinazioni, sicché sarebbero inapplicabili le norme relative all’arbitrato rituale, non espressamente richiamate proprio dal “correttivo Cartabia”, tra i quali si annovera l’art. 815 cod. proc. civ., avendo la S.C. statuito che “Per un corretto inquadramento del tema in decisione, occorre prendere le mosse dalla constatazione della perfetta simmetria tra l’arbitrato rituale e il giudizio ordinario, tanto che, anche per il primo, la legge detta norme in materia di ricusazione (art. 815 cod. proc. civ.). La legge processuale, però, non prevede affatto la possibilità di ricusare gli arbitri irrituali; e ciò è ben spiegabile, perché l’arbitrato irrituale ha una natura negoziale e non giurisdizionale, tanto che non avrebbe senso […] pretendere di applicare ad esso una norma che è tipica dell’arbitrato rituale, simmetrico al giudizio ordinario” (Cassazione civile, Sez. I, 10 settembre 1990, n. 9325);

• è infondata l’affermazione di controparte, secondo cui o il “dies a quo [… per la …] notific[a dell’] atto di ricusazione [… sia …] il 10/01/2025, giorno in cui il CCT ha espresso la volontà di aderire [al] suddetto aggiornamento normativo”;o si sarebbe “tardivamente” attivata, avendo notificato il proprio ricorso il “26/01/2025”.

Così sintetizzate le argomentazioni delle parti, questo decidente ritiene fondata l’eccezione di tardività della ricusazione, formulata dall’Avvocatura dello Stato sulla base delle seguenti argomentazioni.

Pt_1 Sino alla emanazione del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, c.d. correttivo che, dal 31 dicembre 2024, data della sua entrata in vigore, ha aggiornato il D.lgs. 36/2023, non era legislativamente prevista la ricusazione dei componenti del C.C.T.. Il citato correttivo ha riformulato l'art.2 dell'Allegato V.2 del Codice degli appalti pubblici, prevedendo, al comma 4, che "La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 810 c.p.c.".

Tale previsione fa ritenere infondata l’argomentazione del ricorrente, secondo cui, attesa la natura irrituale del Collegio consultivo tecnico e delle relative determinazioni, sarebbero inapplicabili le norme relative all’arbitrato rituale, non espressamente richiamate proprio dal “correttivo Cartabia”, tra i quali l’art. 815 cod.

proc. civ.. A sostegno della sua tesi, il ricorrente cita la costante giurisprudenza della S.C., secondo cui, avendo l’arbitrato irrituale natura negoziale e non giurisdizionale, la legge processuale non prevede affatto la possibilità di ricusare gli arbitri irrituali. Si ritiene, che tale argomentazione non provi nulla nella fattispecie in esame, posto che è la stessa norma - art.2, comma 4, dell'Allegato V.2 del Codice degli appalti pubblici che prevede l’istituto della ricusazione dei componenti del C.C.T., nonostante la natura irrituale di quest’ultimo; l’istituto della ricusazione è previsto e regolato dall’art.815 c.p.c., benchè quest’ultima norma non sia espressamente citata.

... Dal predetto verbale emerge che, già dal 10 gennaio 2025, alla era ben nota la ipotizzata lamentata causa di incompatibilità; ne consegue la tardività della odierna ricusazione, depositata il successivo 27 gennaio, oltre il termine di dieci giorni di cui all’art.815 c.p.c., come detto, ritenuto applicabile alla fattispecie.

Il ricorso in esame, proposto dalla , pertanto, è improponibile.


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