INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO CUMULATIVO PER CENSURE SU VALUTAZIONI TECNICHE DI LOTTI DIFFERENTI
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso cumulativo ex art. 120, comma 13, c.p.a., l'espressione 'avverso lo stesso atto' deve intendersi in senso procedimentale, riferendosi a quegli atti che nelle fasi iniziali della gara sono unitari e riguardano più lotti, quali il bando, il disciplinare o la composizione della commissione. Non è invece ammissibile la contestazione cumulativa delle valutazioni tecniche espresse sui singoli prodotti offerti per lotti differenti, in quanto esse attengono a segmenti procedurali separati che generano posizioni processuali potenzialmente confliggenti.
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