DISCREZIONALITÀ TECNICA NELLA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ ANCHE IN PRESENZA DI UNICO CANDIDATO (24.3)
Nelle procedure di valutazione comparativa per ricercatori universitari, la Commissione giudicatrice non può abdicare al proprio ruolo di garante della qualità scientifica, essendo tenuta a dichiarare la non idoneità del candidato che non raggiunga i requisiti qualitativi richiesti, anche nel caso in cui questi sia l'unico partecipante alla selezione e la lex specialis non preveda una soglia minima di sbarramento numerica. La valutazione della produzione scientifica deve inoltre riferirsi esclusivamente ai lavori editi o formalmente accettati per la stampa entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, restando irrilevanti i titoli conseguiti o perfezionati successivamente.
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