Giurisprudenza e Prassi

Dimezzamento termini riassunzione nel rito abbreviato per infrastrutture energetiche nazionali

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Il termine per la riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza, nelle materie di cui all'art. 119 c.p.a., soggiace alla regola della dimidiazione dei termini processuali, risultando pari a quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza. Tale termine ha natura perentoria e non può essere derogato né per scelta delle parti né per errore del giudice nell'indicazione del termine nel dispositivo.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)