Giurisprudenza e Prassi

RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE: IRRILEVANTE SE TRATTASI DI APPALTO O CONCESSIONE E SE L'ELENCO DEL GESTORE USCENTE FOSSE INCOMPLETO (177)

TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 2025

L'art. 226 del CCNL del settore PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE e TURISMO disciplina i “Cambi di gestione – assunzioni” e specificatamente prevede che “La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro), riferito all’unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell’impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti dei lavoratori. Anche nell’ipotesi di subentro nella gestione di appalto, la cui durata precedente sia stata inferiore ai sei mesi, la gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, di cui al comma 1, che risulti regolarmente occupato da almeno sei mesi nell’unità produttiva interessata.”.

Come da orientamento condiviso dal medesimo Tribunale, dalla lettura dell'articolo si può desumere che sussiste in capo alla convenuta (società subentrante) l’obbligo di assumere tutto il personale addetto all’unità produttiva interessata, con l’unica condizione che esso sia regolarmente iscritto da almeno sei mesi nell’unità nel Lul.

Deve inoltre sottolinearsi che, in ordine alla suddetta iscrizione, la convenuta nulla ha eccepito, limitandosi a contestare il diritto della ricorrente (lavoratrice alle dipendenze del gestore uscente) in quanto, a suo dire, ella non figurerebbe nell’elenco allegato al capitolato speciale dell’appalto fornito dall’appaltante e la società uscente avrebbe indebitamente allargato l’organico degli addetti al servizio rispetto a quello risalente al precedente cambio di appalto.

La convenuta afferma inoltre che, nel caso di specie, si verterebbe nell’ipotesi di concessione e non già di mero appalto: tuttavia, si tratta, a parere del Tribunale, di considerazioni tutte che attengono al rapporto tra appaltante ed aggiudicataria del servizio ovvero a valutazioni di convenienza economica che non possono spiegare alcun effetto sul rapporto di lavoro dedotto in giudizio.

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