Giurisprudenza e Prassi

REVOCA DELLA GARA: VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Ai sensi dell’art. 21 quinquies comma 1 l. n. 241/90: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”.

Così definita la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.

Sul punto, rileva il Collegio che, come ampiamente chiarito da questo Consiglio di Stato: “i presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti dall'art. 21-quinquies della L. n. 241 del 1990 con formule lessicali (volutamente) generiche e consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario” (C.d.S, IV, 12.4.2021, n. 2945).

Pertanto, le valutazioni compiute dalla pubblica amministrazione per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge sono ampiamente discrezionali e, come tali, sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente inficiate da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.

Ai sensi dell’art. 21 quinquies, secondo periodo, l. n. 241/90: “Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”.

La previsione normativa dell’indennizzo costituisce il punto di equilibrio individuato dal legislatore, nel rapporto tra l’esigenza della pubblica amministrazione di adeguare le proprie statuizioni provvedimentali alla migliore cura dell’interesse pubblico ad essa affidato, e la posizione del privato che sulla stabilità di dette statuizioni nutra un legittimo affidamento.

Al riguardo, il giudice eurounitario ha ritenuto tutelabile il legittimo affidamento laddove sussistano, in chiave simultanea: a) l’elemento oggettivo, rappresentato da un provvedimento amministrativo attributivo di una posizione di vantaggio in favore del privato; b) l’elemento soggettivo, rappresentato dalla buona fede del privato, il quale non deve aver determinato, con dolo o colpa, l’illegittimità del provvedimento; c) l’elemento temporale, consistente nel decorso di un ragionevole lasso di tempo, tale da ingenerare nei confronti del privato un affidamento legittimo in ordine alla stabilità del relativo rapporto giuridico, attributivo in suo favore di una situazione di vantaggio.

Per tali ragioni, è evidente che l'indennizzo debba variare al variare della consistenza dell'affidamento in questione. La conoscibilità (o addirittura la conoscenza) della contrarietà dell'atto all'interesse pubblico certamente ridimensiona l'affidamento del privato e, quindi, giustifica la decurtazione dell'indennizzo, e finanche la sua esclusione.

Di conseguenza, va escluso l'indennizzo quando il privato, alla data in cui ha sostenuto le spese in relazione alle quali chiede di essere indennizzato, fosse a conoscenza della contrarietà dell'atto amministrativo (oggetto di successiva revoca) all'interesse pubblico, ovvero abbia lui stesso dato causa, in tutto o in parte, alla situazione di inopportunità che la p.a. abbia poi inteso rimuovere.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)